Ricorso  della  provincia autonoma di Bolzano, in persona del vice
 presidente, sostituto del presidente della giunta provcinciale, dott.
 Otto  Saurer,  giusta deliberazione della giunta n. 3217 del 7 giugno
 1990, rappresentata e difesa - in virtu' di procura  speciale  del  7
 giugno    1990,   rogata   dall'avv.   Giovanni   Salghetti   Drioli,
 vice-segretario della giunta provinciale ed ufficiale  rogante  (rep.
 n.  15858)  -  degli  avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e
 presso il primo di essi elettivamente  domiciliata  in  Roma,  piazza
 Borghese  n.  3  contro  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
 persona del Presidente del Consiglio in carica, per la  dichiarazione
 di  incostituzionalita'  degli artt. 12, primo comma; 23; 24, secondo
 comma; 27; 28; e 34 del decreto legislativo 26 aprile 1990,  n.  105,
 per  violazione  degli  artt.  89,  100  e 107 dello statuto speciale
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative  norme
 d'attuazione   (d.P.R.   26   luglio   1976,  n.  752,  e  successive
 modificazioni ed integrazioni).
                               F A T T O
    1.  -  Come  a  codesta  ecc.ma  Corte  e'  ben noto, la provincia
 autonoma di  Bolzano  impugno'  varie  disposizioni  della  legge  di
 delegazione  10  ottobre  1989,  n. 349, ritenendole per vari aspetti
 lesive della propria autonomia  costituzionale.  La  controversia  e'
 stata  decisa  con  la sentenza n. 224 del 4 maggio 1990. Si trata di
 una pronuncia sostanzialmente  e  complessivamente  "interpretativa",
 con  la quale codesta ecc.ma Corte ha dichiarato infondate le censure
 proposte nei confronti  della  legge  di  delegazione,  spiegando  in
 motivazione    come    le    relative   disposizioni,   correttamente
 interpretate, non siano di per se' lesive della autonomia provinciale
 ed  in particolare dei principi statutari relativi alla proporzionale
 etnica ed al bilinguismo  nell'impiego  statale  nella  provincia  di
 Bolzano;  e  come  quindi il problema del rispetto di quei principi e
 dell'autonomia  provinciale  si  sarebbe  potuto  porre,  semmai,  in
 relazione  al  futuro decreto legislativo delegato, ove questo non si
 avesse rispettati.
    In  particolare la sentenza n. 224/1990, nell'escludere che l'art.
 3 della legge di delegazione potesse comportare la  eliminazione  del
 compartimento doganale di Bolzano e la modificazione della tabella 5,
 allegata  al  d.P.R.  26  luglio  1976,  n.  752   (con   conseguente
 violazione,  in particolare, dei principi relativi alla proporzionale
 etnica e dell'art. 107, dello  statuto  T.-A.A.)  ebbe  ad  osservare
 comne  "Questa  interpretazione,  proprio perche' non e' direttamente
 contraddetta  dalla  legge  delega  impugnata,  si  impone  anche  al
 legislatore  delegato,  dal  momento  che  non  e'  ipotizzabile  che
 quest'ultimo possa validamente derogare a norme di  attuazione  dello
 statuto  speciale,  espressione di una competenza legislativa atipica
 il cui ambito e' precluso alle comuni leggi ordinarie e agli  atti  a
 questi  equiparati".  A  questo  proposito, del resto, in particolare
 l'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752  (recante
 norme  di  attuazione dello statuto in materia di proporzionale negli
 uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
 due   lingue   nel  pubblico  impiego)  dispone  testualmente:  "Alle
 modifiche delle tabelle di cui  al  primo  comma  dell'art.  8,  rese
 necessarie  da  riforme  generali degli organici o delle carriere, si
 provvede con la procedura prevista  dall'art.  107  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670".
    2.  - Come si e' detto, la sentenza n. 224/190 e' stata depositata
 in  cancelleria  il  4  maggio  1990,  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  del  9  maggio 1990 (n. 19 della prima serie speciale). Lo
 stesso giorno, nella Gazzetta Ufficiale n. 106 (serie generale) del 9
 maggio  1990,  e' stato pero' pubblicato anche il decreto legislativo
 26  aprile  1990,  n.  105,  intitolato  "Organizzazione  centrale  e
 periferica   dell'amministrazione   delle   dogane  e  delle  imposte
 indirette e ordinamento del relativo personale, in  attuazione  della
 legge 10 ottobre 1989, n. 349".
    Tale  decreto  legislativo, emanato invero in epoca antecedente al
 deposito della sentenza n. 224/1990, contempla all'art. 12  anche  la
 direzione  compartimentale  di Bolzano, con competenza per la regione
 Trentino-Alto Adige: con cio' rendendo  inequivocabilmente  anche  la
 provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  relazione  agli  uffici  ed al
 personale  di  tale  direzione  compartimentale,  destinataria  della
 disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 105/1990.
    Tuttavia,  numerose  disposizioni  contenute  in  tale  decreto  -
 ignorando i principi affermati da codesta ecc.ma Corte nella sentenza
 n.  224/199fl  e  ponendosi  in  contrasto  con  la  stessa  legge di
 delegazione n. 349/1989, come da codesta ecc.ma Corte interpretata  -
 risultano  essere  incompatibili  con  vari  principi stabiliti dallo
 statuto speciale T.-A.A. (e  dalle  relative  norme  d'attuazione)  e
 lesivi  dell'autonomia  costituzionale  della  provincia  autonoma di
 Bolzano, che pretanto le impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione  dell'autonomia  e  della competenze provinciali di cui
 agli artt. 89, 100 e 107 dello statuto speciale  T.-A.A.  e  relative
 norme  d'attuazione  (spec.  artt.  1 segg., 8 segg., e tabella 5 del
 d.P.R.  26  luglio  1976,  n.  752  e  successive  modificazioni   ed
 integrazioni).
    1.  - L'art. 23 del decreto legislativo impugnato prevede non solo
 l'istituzione del ruolo unico del personale  del  dipartimento  delle
 dogane  e  delle  imposte  dirette  (gia' ritenuta costituzionalmente
 legittima da codesta ecc.ma Corte nella  sentenza  n.  224/1990),  ma
 anche  che  il  relativo personale possa essere destinato "a prestare
 servizio  presso  qualsiasi  ufficio  centrale   o   periferico   del
 dipartimento  stesso". Tale disciplina, peraltro, e' incostituzionale
 perche' - applicandosi essa indiscriminatamente anche alla  direzione
 compartimentale di Bolzano - elude e viola le specifiche disposizioni
 statutarie (artt. 89 e 100) e d'attuazine (d.P.R. n. 752/1976,  spec.
 artt.  1  segg., 8 segg. e tabella 5) sulla riserva proporzionale dei
 posti in organico della direzione compartimentale di Bolzano, nonche'
 sulla  conoscenza  delle  lingue  italiana  e  tedesca  da  parte del
 relativo personale.
    In  particolare risultano essere incostituzionali anche il secondo
 e terzo comma dell'art. 23, che  demandano  ad  un  semplice  decreto
 ministeriale  (anche  per gli uffici di Bolzano) l'individuazione dei
 posti dirigenziali e dei contingenti per le altre  qualifiche,  senza
 tenere  conto  delle speciali disposizioni vigenti in materia per gli
 uffici della provincia di Bolzano e della diretta incidenza  di  tali
 determinazioni  sulla  tabella  5  allegata  al  d.P.R.  n. 752/1976,
 modificabile solo (cfr. art. 26 del d.P.R. n. 752)  con  la  speciale
 procedura ex art. 107 st. (disposizione statutaria, quest'ultima, che
 risulta dunque anch'essa violata).
    2.  -  L'art. 24, secondo comma, del decreto legislativo impugnato
 e' incostituzionale  perche'  demanda  ad  un  semplice  decreto  del
 Ministro  delle  finanze  la  determinazione delle "piante organiche"
 degli uffici periferici del  dipartimento,  mentre  invece,  in  base
 all'art. 89 st. ed alle norme d'attuazione (d.P.R. n. 752/1976, artt.
 8 e 26) ogni variazione alla pianta organica  attualmente  in  vigore
 per  gli  uffici  della  amministrazione  periferica di Bolzano delle
 dogane  ed  imposte  indirette  (tabella  5  allegata  al  d.P.R.  n.
 752/1976)   deve  essere  disposta  sempre  con  norma  d'attuazione,
 seguendo la speciale procedura di cui  all'art.  107  dello  statuto.
 Tanto,  del  resto,  risulta  ribadito  (al n. 6 della motivazione in
 diritto) dalla sentenza n. 224/1990 di codesta ecc.ma Corte.
    3. - L'art. 27 del decreto legislativo impugnato demanda anch'esso
 ad   un   decreto   del   Ministro   delle   finanze   la   revisione
 dell'ordinamento   degli   uffici   periferici   ed   anche  la  loro
 unificazione. Tale previsione normativa, applicandosi essa anche agli
 uffici    della    direzione    compartimentale    di   Bolzano,   e'
 incostituzionale  poiche'  simili  modificazioni   della   disciplina
 attualmente  vigente per gli uffici di Bolzano devono necessariamente
 essere disposte mediante la procedura  speciale  stabilita  dall'art.
 107  dello  statuto.  Infatti  la  tabella n. 5 allegata al d.P.R. n.
 752/1976  gia'  ora  individua   i   posti   organici   riferiti   al
 compartimento  doganale  di  Bolzano, alle circoscrizioni doganali di
 Bolzano e di Fortezza, alle singole dogane, alla  ripartizione  delle
 imposte  di  fabbricazione  di  Bolzano ed alla zona di verificazione
 delle imposte di fabbricazione di Merano.
    4.  -  L'art.  28  del  decreto legislativo impugnato contiene una
 disciplina diretta a garantire  la  mobilita'  del  personale.  Essa,
 tuttavia, sembra volere prescindere, per quanto riguarda il personale
 degli  uffici  della  direzione  compartimentale  di  Bolzano,  dalla
 speciale  normativa  statutaria  e d'attuazione relativa all'istituto
 della proporzionale etnica ed alla conoscenza  delle  due  lingue  da
 parte  del  personale dei suddetti uffici. In ogni caso essa contiene
 una deroga  ai  vincoli  di  permanenza  minima  degli  impiegati  in
 determinate  zone: con cio' sicuramente violando l'art. 11 del d.P.R.
 n. 752/1976, che non consente il trasferimento in altre  regioni  del
 personale  dei  ruoli  locali della provincia di Bolzano, prima di 10
 anni dalla loro immissione nei medesimi.
    5.  -  L'art.  34  del  decreto  legislativo impugnato detta norme
 transitorie per la  copertura  dei  posti  disponibili  da  parte  di
 personale gia' in servizio.
    Anche  tale  disciplina  (analogamente  a  quanto  si  era detto a
 proposito  dell'art.  23)  e'  incostituzionale  perche'  essa,   pur
 riguardando  anche  i  posti disponibili presso gli uffici periferici
 della direzione compartimentale di Bolzano, non fa salve le  speciali
 disposizioni,   gia'  richiamate,  dello  statuto  e  del  d.P.R.  n.
 752/19786  in  materia  di  riserva  proporzionale  dei  posti  e  di
 conoscenza delle due lingue.
    6.  -  Le  censure  dedotte  nei  confronti delle disposizioni del
 decreto legislativo gia' richiamate in precedenza si integrano con la
 censura  formulabile nei confronti dello stesso art. 12, primo comma,
 del decreto legislativo n. 105/1990.
    Infatti le varie disposizioni del decreto gia' esaminate, relative
 alla ristrutturazione degli uffici periferici statali  in  questione,
 alle  piante  organiche del personale ad essi addetti, alle modalita'
 di accesso o di trasferimento  nei  posti  vacanti,  ecc.,  risultano
 applicabili  anche  agli  uffici  siti  nella provincia di Bolzano, e
 percio' incostituzionali, proprio in virtu' della previsione da parte
 dell'art.   12,  primo  comma,  della  direzione  compartimentale  di
 Bolzano. Ma assoggettando l'art. 12 anche tale direzione  alla  nuova
 disciplina  stabilita dal decreto delegato, esso stesso viene cosi' a
 derogare alla normativa speciale statutaria e  d'attuazione  ed  alla
 tabella  5 del d.P.R. n. 752/1976. Onde anche l'art. 12, primo comma,
 e' illegittimo per violazione, in  special  modo,  degli  artt.  107,
 dello statuto T.-A.A. e 26 d.P.R. n. 752/1976.